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Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA)
del 26 giugno 2009 (Stato 15 luglio 2015)
Art. 3Velivoli della categoria Ecolight
1 Ai velivoli della categoria Ecolight si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago8.
2 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli della categoria Ecolight non può superare 65 dB(A).
3 La potenza dei relativi motori, misurata sul motore effettivamente installato sul velivolo interessato (potenza installata, potenza all’asse), non deve eccedere 90 kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA).
4 I velivoli della categoria Ecolight equipaggiati con motori a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19859 contro l’inquinamento atmosferico.