1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11.
2 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A).
3 Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell’asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA).
4 Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l’inquinamento atmosferico.