Ordinanza
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Art. 10 Emolumenti federali
1 Gli emolumenti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le decisioni ammontano a:
2 L’emolumento per il trattamento dei dati nel SIMIC è compreso nell’ammontare dell’emolumento secondo l’articolo 8 ed è prelevato dalla SEM13 direttamente presso i Cantoni.14 Esso ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo dell’emolumento da parte della SEM sono determinanti:
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 20153045). 13 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 sulle pubblicazioni ufficiali del 17 nov. 2004 (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo 14 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |