Ordinanza
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Art. 12 Emolumenti 16
1 L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro:
2 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti la SEM o il DFAE può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento:
3 …20 4 Sono fatti salvi gli emolumenti previsti da accordi internazionali. 5 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento alla SEM. 16 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). 17 RS 142.204 18 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2019 (RU 20192633). 19 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2019 (RU 20192633). 20 Abrogato dal n. II dell’O del 12 mar. 2010, con effetto dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205). |