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Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI)
del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 5Supplemento
Per le decisioni e le prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per le procedure e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento di base.