1 Gli emolumenti cantonali massimi relativi ad autorizzazioni previste dal diritto degli stranieri ammontano a:
| Fr. |
- a.
- per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso
| 95 |
- b.
- per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri
| 95 |
- c.
- per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione
| 95 |
- d.
- per il rilascio del permesso di domicilio
| 95 |
- e.
- per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri
| 75
|
- f.
- per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno certificante il domicilio
| 65
|
- g.
- per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all’estero
| 65
|
- h.
- per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente
| 40
|
- i.
- per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale
| 25 |
- j.
- per tutti i cambiamenti nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) che non richiedono il rilascio di una nuova carta di soggiorno, nello specifico per il cambiamento di indirizzo
| 30
|
- k.
- per la conferma della notifica dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti
| 25
|
- l.
- per la verifica, la registrazione e il trattamento in SIMIC di tutte le restanti modifiche alla carta di soggiorno
| 40 |
- m.
- per il rilascio di un duplicato
| 40 |
2 Gli emolumenti cantonali massimi relativi all’allestimento e alla produzione delle carte di soggiorno ammontano a:
| Fr. |
- a.
- per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno biometrica
| 22 |
- b.
- per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno non biometrica
| 10 |
3 Gli emolumenti cantonali massimi relativi al rilevamento e alla registrazione dei dati ammontano a:
| Fr. |
- a.
- per il rilevamento e la registrazione dei dati biometrici in vista del rilascio della carta di soggiorno biometrica
| 20 |
- b.
- per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma in vista del rilascio della carta di soggiorno non biometrica
| 15 |
4 Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC9 o di uno Stato membro dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato parte dell’ALC o in uno Stato membro dell’AELS per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile, vigono gli emolumenti massimi seguenti:
- a.10
- l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera a, b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il capoverso 3 lettera b ammonta a 65 franchi al massimo;
- b.
- la competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplementare se le persone interessate presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a);
- c.
- per le persone non coniugate e minori di 18 anni, l’emolumento per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–h, l ed m, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il capoverso 3 lettera b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 20 franchi al massimo.
5 Per i cittadini di uno Stato non parte dell’ALC e non membro dell’AELS, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’allegato I articolo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS, vigono gli emolumenti massimi seguenti:
- a.
- l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera a e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il capoverso 3 lettera a, ammonta a 65 franchi al massimo;
- b.
- per le persone non coniugate e minori di 18 anni, l’emolumento per le prestazioni di cui alla lettera a del presente capoverso ammonta a 30 ranchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 20 franchi al massimo.
6 Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4 e 5.
7 Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato.
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU2019 3041).
9 RS 0.142.112.681
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1841).