Ordinanza
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Art. 9 Determinazione degli emolumenti da parte dei Cantoni
I Cantoni possono fissare loro stessi gli emolumenti per altre decisioni o prestazioni di diritto degli stranieri non previsti dall’articolo 8 nonché per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 200711 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa. 11 RS 142.201 |