Ordinanza
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Art. 8 Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni degli introiti derivanti dagli emolumenti
1 Gli introiti derivanti dagli emolumenti riscossi per le iscrizioni nel registro di commercio secondo i numeri 1–3 dell’allegato spettano in ragione del 90 per cento al Cantone che ha proceduto all’iscrizione e del 10 per cento alla Confederazione. 2 Gli introiti derivanti dagli emolumenti secondo i numeri 4 e 5 dell’allegato spettano al Cantone o alla Confederazione, a seconda dell’autorità che ha emanato la decisione o fornito la prestazione. 3 La parte spettante alla Confederazione degli emolumenti riscossi nel corso dell’anno precedente dagli uffici cantonali del registro di commercio deve esserle versata all’inizio di ogni anno. |