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Art. 18 Rapporto con il gestore di rete
1 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi:
2 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare senza indugio al gestore di rete l’eventuale uscita dal raggruppamento di un locatario o di un affittuario. Il gestore di rete è tenuto ad accogliere nel servizio universale secondo l’articolo 6 o 7 della legge del 23 marzo 200742 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), entro tre mesi, tale locatario o affittuario. 3 Se il proprietario fondiario non è in grado di approvvigionare di elettricità i membri e i partecipanti del raggruppamento, il gestore di rete deve intervenire immediatamente per garantire tale approvvigionamento. 4 I costi per il gestore di rete derivanti dai capoversi 2 e 3 sono a carico del proprietario fondiario. 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). 41 Introdotta dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913). |