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Art. 21 Versamento e restituzione
1 Il contributo di promozione viene versato dopo che le misure di efficienza sono state attuate. Se entro il termine previsto esse non sono attuate o sono attuate solo parzialmente, il contributo non viene versato o viene debitamente ridotto. 2 Nel caso di progetti e programmi di lunga durata possono essere effettuati versamenti prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi. 3 Se a pagamento avvenuto le misure non sono state integralmente attuate o se tale attuazione si rivela carente, l’UFE può esigere la restituzione del contributo di promozione in misura totale oppure proporzionale in base alla differenza tra il risparmio di elettricità previsto e quello effettivamente conseguito. 4 Il beneficiario di un contributo di promozione deve trasmettere all’UFE e ai soggetti terzi incaricati dell’esecuzione i dati atti a verificare il guadagno in termini di efficienza elettrica e consentire l’accesso ai propri impianti. |