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Art. 27 Restituzione 49
1 Per la restituzione delle garanzie per la geotermia si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 199050 sui sussidi (LSu). 2 Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l’UFE può disporre la restituzione parziale o totale delle garanzie per la geotermia prestate. 3 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). |