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Art. 29 Comunicazione ed esame della domanda da parte delle autorità cantonali
1 Dopo il ricevimento della domanda, l’autorità cantonale comunica immediatamente all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):
2 L’autorità cantonale valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e la inoltra corredata del proprio parere all’UFAM. 3 Se la domanda è incompleta, l’autorità cantonale informa immediatamente l’UFAM. Essa informa nuovamente l’UFAM non appena sono stati forniti i documenti richiesti a completamento della domanda. |