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Art. 30 Garanzia dell’indennizzo
1 L’UFAM valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale. 2 Se i requisiti per l’ottenimento dell’indennizzo sono soddisfatti, l’UFAM garantisce l’indennizzo al titolare dell’impianto idroelettrico e ne stabilisce l’ammontare presunto. 3 Se dopo aver ottenuto la garanzia dell’indennizzo il titolare dell’impianto idroelettrico constata costi supplementari, lo comunica senza indugio all’autorità cantonale e all’UFAM. Se i costi supplementari sono rilevanti, si applica per analogia la procedura di cui ai capoversi 1 e 2. |