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Art. 32 Pagamento dell’indennizzo e restituzione
1 Una volta attuate le misure, il titolare dell’impianto idroelettrico trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti. 2 I costi computabili sono disciplinati nell’allegato 3 numero 3. 3 Il DATEC disciplina i dettagli per il calcolo dei costi computabili relativi alle misure d’esercizio. 4 L’autorità cantonale valuta la computabilità dei costi fatti valere nel riepilogo e inoltra quest’ultimo all’UFAM corredato del proprio parere. 5 L’UFAM esamina il riepilogo dei costi, coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale e dispone l’indennizzo. 6 Esso chiede la restituzione di eventuali indennizzi pagati in eccesso. |