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Art. 40 Rendiconto
1 Il consumatore finale presenta all’UFE entro il 31 maggio dell’anno successivo un rendiconto sull’attuazione della convenzione sugli obiettivi nell’anno civile in esame. 2 Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l’anno civile in relazione alla convenzione sugli obiettivi, confrontati con i dati degli anni precedenti. Esso contiene almeno le seguenti indicazioni:
3 L’UFE può richiedere ulteriori dati, nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi. |