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Art. 41 Adeguamento della convenzione sugli obiettivi
1 L’UFE valuta, d’ufficio o su richiesta, l’adeguamento della convenzione sugli obiettivi. 2 Esso valuta l’adeguamento in ogni caso se:
3 Il consumatore finale deve informare immediatamente l’UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi. 4 Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall’inizio dell’anno in cui la modifica ha prodotto i suoi effetti. |