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Art. 48 Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente
1 Il consumatore finale che, in virtù dell’articolo 47, ha ricevuto in versamento importi eccessivi oppure non ha raggiunto l’importo minimo di cui all’articolo 40 lettera d LEne è tenuto a restituire gli importi ricevuti in eccesso a titolo di rimborso per l’anno contabile in questione. 2 Il consumatore finale che non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi è tenuto a restituire tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione (art. 41 cpv. 3 LEne). 3 Gli importi restituiti confluiscono nel Fondo per il supplemento rete. Agli importi non viene applicato alcun interesse. |