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Art. 64 Presentazione delle domande
1 Le domande di contributi globali vanno presentate all’UFE entro il 31 ottobre dell’anno precedente. 2 Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali di promozione di misure di cui all’articolo 49 capoversi 2 e 3 LEne vanno presentate all’UFE almeno tre mesi prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto. 3 L’UFE stabilisce le ulteriori modalità attraverso direttive. |