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Art. 67 Decisione
1 L’UFE si pronuncia sulle domande di aiuti finanziari per progetti individuali e sulle domande di contributi globali entro tre mesi dal loro ricevimento. Eccezionalmente esso può prorogare questo termine al massimo di due mesi. 2 Per valutare le domande esso può ricorrere a periti. 3 Esso informa i Cantoni circa la decisione in merito agli aiuti finanziari per progetti individuali, se questa è di grande importanza per il Cantone interessato. |
