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Art. 69a Panoramica territoriale degli impianti di produzione dell’elettricità 63
1 L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all’UFE. 2 L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell’elettricità:
3 Se un impianto di produzione dell’elettricità viene ampliato, la visione d’insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell’impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell’ampliamento. 4 Per gli impianti fotovoltaici l’UFE pubblica anche informazioni sull’orientamento e sull’inclinazione dei moduli, se tali informazioni sono disponibili presso l’organo d’esecuzione. 63 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121). |