|
|
|
Art. 7
1 Per gli impianti eolici, il coordinamento dei pareri e delle procedure di autorizzazione secondo l’articolo 14 capoverso 4 LEne compete all’Ufficio federale dell’energia (UFE). 2 I servizi federali competenti devono presentare all’UFE i propri pareri e le proprie autorizzazioni entro due mesi dalla richiesta dell’UFE, sempre che altri atti legislativi federali non prevedano termini diversi. In caso di procedure particolarmente complesse, l’UFE può prorogare il termine di due mesi di al massimo due mesi.15 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3465). |
