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Art. 72 Preventivo
1 L’organo d’esecuzione redige per ogni anno civile un preventivo dei costi di esecuzione previsti e degli introiti da essa derivanti. 2 Esso allestisce tale preventivo sulla base di un catalogo delle prestazioni. 3 Il preventivo deve essere allestito in modo chiaro quanto all’utilizzazione prevista dei mezzi. 4 Il preventivo e il catalogo delle prestazioni per il successivo anno civile vanno presentati per approvazione all’UFE entro il 31 ottobre. |