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Art. 79 Disposizioni transitorie relative all’etichettatura dell’elettricità
1 Le disposizioni relative all’etichettatura dell’elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. 2 L’etichettatura dell’elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all’anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. 3 Il mix del fornitore può essere pubblicato per l’anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l’articolo 4 capoverso 3.67 67 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913). |