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Art. 7a
1 Per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per impianti idroelettrici non è necessaria la definizione delle sezioni di corsi d’acqua adeguate di cui all’articolo 10 LEne. I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente continuano a necessitare, come finora, di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 della legge del 22 giugno 197917 sulla pianificazione del territorio). 2 Gli impianti idroelettrici privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente non necessitano di una base nel piano direttore, anche se sono considerati di interesse nazionale. |