|
Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale
1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
2 Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
2bis Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l’interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l’ampliamento.19 2ter Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 196620 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN, l’impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2quater Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh.22 3 Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all’anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all’anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. 4 Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). 19 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). 21 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). |