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Art. 9a Costruzioni e impianti finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici 24
1 Le costruzioni e gli impianti destinati a esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici possono essere edificati o modificati per una durata massima di 18 mesi senza autorizzazione edilizia. 2 I Cantoni possono prevedere una procedura di notifica. 24 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). |