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Art. 9h Notifiche da parte dei Cantoni e dei servizi federali
1 I Cantoni e i servizi federali notificano immediatamente per iscritto all’UFE:
2 La notifica deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:
3 L’UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente. |