Art. 15 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio 37
1 Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell’impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento. 2 Gli impianti in funzione al massimo 500 ore all’anno non sono considerati nella determinazione della potenza di produzione. 3 Se a posteriori un raggruppamento ai fini del consumo proprio non rispetta più il requisito di cui al capoverso 1, può continuare a esistere solamente se i motivi alla base di questo cambiamento riguardano i partecipanti attuali del raggruppamento. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913). |