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Art. 19 Bandi di gara e condizioni di partecipazione
1 L’UFE indice ogni anno bandi di gara per la realizzazione di misure temporanee di efficienza nel settore elettrico. 2 Esso fissa ogni anno le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Stabilisce priorità per quanto riguarda la promozione e può escludere singoli settori o applicazioni. Può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere dalla partecipazione progetti della Confederazione. 3 Non sussiste alcun diritto al prolungamento di un progetto o di un programma. 4 Chi partecipa ai bandi di gara può presentare il medesimo progetto o programma soltanto una volta nello stesso anno di gara. |