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Art. 23 Requisiti per il diritto e domanda 51
1Possono essere prestate garanzie per la geotermia se un progetto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2. 2 La domanda di garanzia per la geotermia viene presentata all’UFE. Essa deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3.1 e contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito. 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). |