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Art. 74 Conteggio dei costi di esecuzione
1 L’organo d’esecuzione trasmette per approvazione all’UFE, entro il 30 aprile dell’anno civile successivo, il conteggio dei costi di esecuzione effettivamente sostenuti per le prestazioni fornite in un anno civile. 2 Se i costi di esecuzione approvati sono superiori al preventivo stabilito nel mandato di prestazioni, l’UFE provvede affinché l’importo della differenza venga trasferito dal Fondo per il supplemento rete all’organo d’esecuzione; se sono inferiori, l’organo d’esecuzione versa immediatamente l’importo della differenza nel Fondo per il supplemento rete. |