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Art. 9b Costruzioni e impianti finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione di grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne 24
1 Costruzioni e impianti, finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione dei grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne (impianti di prova) possono essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia per una durata non superiore a 24 mesi. 2 Il committente notifica all’autorità competente gli impianti di prova di cui al capoverso 1 prima di iniziare i lavori, consegnando la seguente documentazione:
3 Terminate le prove, il committente smantella completamente l’impianto e ripristina immediatamente la situazione originaria, fornendone la relativa prova all’autorità. 24 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). |