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Art. 10 Condizioni di raccordo
1 I produttori di energia secondo l’articolo 15 LEne e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo. Esse disciplinano in particolare:
2 I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete. 3 Se il capoverso 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l’immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari. Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete si applica l’articolo 22 capoverso 3 OAEl29. 4 Rispettando un termine di preavviso di un mese rispetto alla fine del trimestre, i produttori possono comunicare al gestore di rete se intendono far valere o meno il loro diritto di ritiro e di rimunerazione dell’energia che producono.30 30 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762). |