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Art. 16 Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento
1 Il proprietario fondiario addebita ai singoli locatari e affittuari conformemente ai seguenti principi:
1bis ...39 2 Per quanto riguarda i costi interni, il proprietario fondiario può addebitare, anziché l’importo forfettario di cui al capoverso 1 lettera b, anche i costi effettivamente sostenuti, dedotti i ricavi conseguiti attraverso l’elettricità immessa in rete.40 2bis...41 3 Qualora i costi interni vengano contabilizzati secondo il capoverso 2, il proprietario fondiario può fatturare al massimo l’importo che sarebbe dovuto nel quadro del prodotto elettrico standard esterno per la quantità di energia elettrica corrispondente. Qualora i costi interni risultino inferiori ai costi di tale prodotto standard esterno, oltre ai costi interni può essere fatturata al massimo la metà del risparmio ottenuto.42 4 Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:
5 I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se:
6 L’uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione. 7 I proprietari fondiari a cui spetta l’approvvigionamento elettrico di locatari o affittuari sono esentati dall’obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all’articolo 4 OAEl43. 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). 39 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019 (RU 2019 913). Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). 41 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021 (RU 2021 828). Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). |