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Art. 24 Esame della domanda e decisione
1 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente dal progetto composto di un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti. 2 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti. 3 La procedura si basa sull’allegato 2 numero 3.52 4 Se sono soddisfatti i requisiti per la prestazione di una garanzia per la geotermia, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso si stabiliscono in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 27.53 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). |