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Art. 33 Pagamenti parziali
1 In caso di misure di risanamento onerose, il titolare di un impianto idroelettrico può richiedere al massimo due pagamenti parziali all’anno, se ciò è previsto nella garanzia dell’indennizzo e il progetto presenta un adeguato grado d’avanzamento. 2 L’autorità cantonale valuta le domande di pagamenti parziali e le inoltra all’UFAM corredate del proprio parere. 3 L’UFAM valuta le domande di pagamenti parziali, coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale ed esegue i pagamenti parziali. |