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Art. 44 Costi dell’elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete
1 I costi dell’elettricità, la quantità di elettricità acquistata e il corrispondente supplemento rete versato devono essere determinati sulla base dei giustificativi contabili. 2 I costi dell’elettricità corrispondono ai costi fatturati al consumatore finale per la fornitura di energia elettrica, l’utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore degli enti pubblici, compreso il supplemento rete ed esclusa l’imposta sul valore aggiunto. 3 Sono altresì computati come costi dell’elettricità i costi sostenuti dai consumatori finali che nello svolgimento della propria attività gestiscono una propria rete elettrica per la distribuzione dell’elettricità acquistata. Ne sono esclusi i costi per le installazioni domestiche e quelle specifiche dell’impianto. 4 Non sono considerati costi dell’elettricità ai sensi dei capoversi 2 e 3 i costi per l’elettricità addebitati ad altri consumatori finali. |