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Art. 53 Formazione e formazione continua
1 La Confederazione sostiene la formazione e la formazione continua delle persone incaricate dei compiti previsti dalla legge e dalla presente ordinanza, in particolare attraverso:
2 In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni formative, essa può sostenere la formazione professionale e la formazione continua degli specialisti dell’energia, segnatamente con i mezzi seguenti:
3 La promozione di corsi di formazione e di formazione continua individuali è esclusa. |