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Art. 58 Certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza
1 Nei propri programmi di promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne), i Cantoni prevedono la possibilità di sostenere le misure costruttive concernenti gli edifici soltanto se per questi è disponibile un certificato energetico cantonale degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus). 2 Negli edifici per i quali non può essere emesso un CECE Plus, i requisiti per la redazione del certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza si basano sulle norme tecniche riconosciute. 3 Per la promozione delle seguenti misure costruttive non è necessaria la presentazione di un CECE Plus se le misure costruttive non sono promosse insieme ad altre misure per le quali l’esistenza di un CECE Plus costituisca un requisito per l’ottenimento del contributo:
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