Art. 59 Rendiconto
1 I Cantoni presentano all’UFE entro il 15 marzo dell’anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.64 2 Per quanto riguarda i programmi cantonali per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
3 Per quanto riguarda i programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
4 L’UFE stabilisce i requisiti per l’elaborazione dei dati necessari a valutare l’efficacia del programma di promozione cantonale. 5 Su sua richiesta, vanno messi a disposizionedell’UFE i documenti relativi al rapporto necessari a valutare l’efficacia. 6 L’UFE può utilizzare i dati per scopi statistici e metterli a disposizione della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (CdEN). 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). |