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Art. 68
1 Il DATEC è autorizzato, nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia e dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, a concludere trattati internazionali di portata limitata in materia di cooperazione nella ricerca energetica ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199766 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Esso può attribuire questa competenza all’UFE e all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare. 3 L’organo d’esecuzione rappresenta la Svizzera in materia di certificati di origine nell’ambito della collaborazione con le corrispondenti autorità partner a livello internazionale, in particolare con l’Association of Issuing Bodies (AIB). |