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Art. 76 Rendiconto 73
L’organo d’esecuzione trasmette all’UFE entro il 6 gennaio dell’anno successivo le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell’Amministrazione federale. 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121). |