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Art. 12 Rimunerazione
1 Se il produttore e il gestore di rete non trovano un accordo, la rimunerazione è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete sostiene per l’acquisto di elettricità equivalente presso terzi e dei costi di produzione dei propri impianti; i costi per le garanzie di origine non sono considerati. Il termine «equivalente» si riferisce alle caratteristiche tecniche dell’elettricità, in particolare alla quantità di energia e al profilo della potenza nonché alla possibilità di pilotare e prevedere la produzione. 2 Nella rimunerazione dell’elettricità da impianti di cogenerazione alimentati interamente o parzialmente con vettori energetici fossili il prezzo di mercato risulta dai prezzi orari sul mercato spot (day-ahead) per l’area di mercato Svizzera. 3 Per gli impianti di produzione di elettricità la cui installazione non è soggetta all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 200153 sugli impianti a bassa tensione e che non sono dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all’articolo 8a OAEl54, il gestore di rete può prevedere, in deroga all’articolo 11 e ai capoversi 1 e 2, un adeguato importo forfettario annuale per la rimunerazione dell’elettricità immessa.55 55 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762). |