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Art. 14 Luogo di produzione 58
1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione. 2 Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l’elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. 3 Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l’infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 58 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783). 59 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). |