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Art. 2 Obblighi 10
1 I produttori di elettricità devono registrare l’impianto di produzione presso l’organo d’esecuzione e far attestare l’elettricità prodotta mediante garanzia di origine. 2 Da questi obblighi sono esclusi i produttori i cui impianti:11
10 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121). 11 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121). 12 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913). 13 Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 36 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). 15 Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121). |