|
Art. 20a Programmi a livello nazionale 74
1 L’UFE può pubblicare un bando di gara separato per una misura specifica se:
2 L’UFE si basa sull’efficacia rispetto ai costi dei precedenti bandi di gara di cui all’articolo 19. 74 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). |