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Art. 3 Annullamento
1 I proprietari di garanzie di origine devono annullare le garanzie di origine che:
2 In caso di stoccaggio, in particolare nelle centrali di stoccaggio con pompaggio, devono essere annullate le garanzie di origine per la quota di energia persa durante lo stoccaggio. 3 I proprietari di garanzie di origine devono notificare senza indugio gli annullamenti all’organo d’esecuzione. |