|
Art. 4
1 L’etichettatura dell’elettricità di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LEne deve essere eseguita annualmente mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali. Nel caso delle ferrovie, ai fini dell’etichettatura dell’elettricità le rispettive imprese ferroviarie sono considerate come consumatori finali.18 1bis Non è soggetta all’obbligo di etichettatura la fornitura di elettricità per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica, per l’azionamento di pompe negli impianti ad accumulazione con pompaggio e per gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.19 2 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura dell’elettricità deve effettuare l’etichettatura per tutti i propri consumatori finali con la seguente modalità:
3 Indipendentemente dal tipo di etichettatura, l’azienda deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali al più tardi entro la fine di giugno dell’anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito Internet liberamente accessibile www.etichettatura-elettricita.ch, gestito dalle aziende soggette all’obbligo di etichettatura dell’elettricità.21 4 L’azienda che fornisce ai consumatori finali meno di 500 MWh all’anno è esonerata dall’obbligo di pubblicazione dell’etichettatura dell’elettricità. 5 La quota relativa all’elettricità soggetta a etichettatura degli impianti partecipanti al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità viene ripartita in eguale misura fra tutti i consumatori finali. 18 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913). 19 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). 20 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). 21 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913). |