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Art. 54d Promozione secondo l’articolo 50a LEne: procedura, esecuzione e finanziamento 99
1 La Confederazione accorda ai Cantoni i contributi di base secondo l’articolo 50a capoverso 3 LEne nell’ambito della concessione dei contributi globali di cui all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011100 sul CO2. 2 La procedura e l’esecuzione della promozione sono rette per analogia:
3 Se in un anno i fondi disponibili in un Cantone secondo l’articolo 50a LEne sono esauriti, tale Cantone può farsi conteggiare nuovi incentivi mediante la promozione di cui all’articolo 34 della legge sul CO2. 4 L’esecuzione della promozione della consulenza per la sostituzione di riscaldamenti (art. 54c) compete alla Confederazione. 99 Introdotto dall’all. 3 dell’O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 772). |