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Art. 56 Contributi globali a programmi cantonali per l’informazione e la consulenza, nonché per la formazione e la formazione continua
Nell’ambito della promozione di programmi cantonali per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne), possono essere concessi contributi globali in particolare per:
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